Albo Pretorio

PARROCCHIA SANT’ARTEMA MARTIRE

DIRITTO CANONICO

Can. 1066 – Prima che si celebri il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita.

Can. 1067 – La Conferenza Episcopale stabilisca le norme circa l’esame degli sposi, nonché circa le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali, dopo la cui diligente osservanza il parroco possa procedere all’assistenza del matrimonio.

Can. 1069 – Prima della celebrazione di un matrimonio, tutti i fedeli sono tenuti all’obbligo di rivelare al parroco o all’Ordinario del luogo, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza.

  1. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune.

Le pubblicazioni canoniche consistono nell’affissione all’albo parrocchiale dell’annuncio di matrimonio, con i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza, lo stato civile e la professione dei nubendi. L’atto della pubblicazione deve rimanere affisso all’albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi.

Altre forme di pubblicazioni, svolte secondo le consuetudini o introdotte per finalità pastorali, come ad esempio, la presentazione dei nubendi alla comunità, non sono sostitutive della modalità suddetta. Tutti i fedeli sono tenuti a segnalare al parroco o all’Ordinario del luogo prima che il matrimonio venga celebrato gli impedimenti di cui fossero a conoscenza (cfr can. 1069).

(cfr. Decreto generale Matrimonio Canonico, CEI)

PUBBLICAZIONI MATRIMONI